MOCA (Materiale o Oggetto a Contatto con gli Alimenti) e FCM (Food Contact Materials) sono acronimi che individuano tutti i materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti come definiti dal REG (CE) N.1935/2004, art. 2° comma 2 lettera (a):
"Il presente regolamento si applica ai materiali e agli oggetti, compresi quelli attivi e intelligenti (qui di seguito denominati «materiali e oggetti»), allo stato di prodotti finiti:
a) |
che sono destinati a essere messi a contatto con prodotti alimentari; |
b) |
che sono già a contatto con prodotti alimentari e sono destinati a tal fine; |
c) |
di cui si prevede ragionevolmente che possano essere messi a contatto con prodotti alimentari o che trasferiscano i propri componenti ai prodotti alimentari nelle condizioni d’impiego normali o prevedibili. |
I materiali e gli oggetti, compresi i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti, devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione affinché, in condizioni d’impiego normali o prevedibili, essi non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da:
a) |
costituire un pericolo per la salute umana; |
b) |
comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari; o |
c) |
comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche. |
"
Tale definizione era già stata anticipata dal DM del 21/03/1973, Titolo 1 art. 1 e 2:
"Art. 1
Con il presente decreto vengono stabilite le norme relative all'autorizzazione ed al controllo dell'idoneità degli oggetti preparati con materiali diversi e destinati a venire in contatto con sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.
Art. 2
Ai fini del presente decreto con il termine: "oggetti" si intendono laminati, pellicole, contenitori, recipienti, utensili, fogli, vernici, impianti, apparecchiature, strumenti di produzione, di immagazzinaggio, di trasporto o di condizionamento ed altri manufatti vari allo stato di oggetti finiti pronti per l'impiego.
"Alimenti" si intendono tutte le sostanze commestibili, solide o liquide, di origine animale, vegetale o minerale, che possono essere ingerite dall'uomo allo stato naturale, o lavorate, o trasformate o miscelate, compresi i preparati da masticare, come il "chewing gum" ed analoghi."
Tali oggetti devono assicurare "un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori" (REG. (CE) 1935/2004, Art.1 comma 1).
In pratica il Legislatore ha imposto delle precise indicazioni di tutela della salute pubblica finalizzate ad assicurare che tutti i MOCA/FCM non costituiscono una fonte di pericolo rilasciando sostanze S.I. (sostanze indesiderate) o N.I.A.S. (Not Intentionally Added Substances) alimenti con cui sono destinati ad entrare in contatto nelle modalità d'uso.
Gli strumenti ritenuti idonei a tale compito sono costituiti da un sistema di assicurazione di qualità e di controllo di qualità (REG. (CE) 2023/2006, Art. 5 e 6) per consentire di rilasciare una Dichiarazione di Conformità (D.d.C.) o simboli equivalente ("per alimenti" oppure ***) ex articolo 17 REG. (CE) 1935/2004